Salute

DL Covid, le nuove regole. Stretta sul super pass. In arrivo l’estensione dello smart working

06
Gennaio 2022
Di Alessandro Caruso

Dall’obbligo vaccinale per gli over 50, all’obbligo di super green pass per accedere ai servizi alla persona. Per i lavoratori senza super pass le sanzioni vanno da 600 a 1500 euro. E, inoltre, è in arrivo una circolare per rendere ancora più diffusa la pratica dello smart working. Queste le principali misure contenute nel DL Covid approvato ieri in serata dal Consiglio dei ministri. Il documento è frutto del lavoro della cabina di regia, riunitasi ieri pomeriggio prima del CdM, e del confronto con le regioni.

OBBLIGO VACCINALE
L’obbligo vaccinale anti Covid-19 si applica a tutti i residenti in Italia, “anche cittadini europei e stranieri”, che “abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”.

ESTENSIONE DEL SUPER GREEN PASS
Fino al 31 marzo 2022 servirà il super green pass per accedere ai servizi alla persona, come il parrucchiere, ma anche per pubblici uffici quali servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. Questo è quanto stabilito nella bozza entrata all’esame del Consiglio dei ministri. L’obbligo di super pass scatta dal 20 gennaio, mentre per le altre attività dal primo febbraio, previa adozione di un dpcm che individuerà le attività escluse dall’obbligo. 

LE SANZIONI
Per le violazioni di cui al comma 5, ovvero “l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo” del super green pass, la sanzione amministrativa è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e – si aggiunge – “restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore”.

SCUOLE PRIMARIE
In presenza di un caso positivo, sarà necessario per l’intera classe, un tampone antigienico rapido da ripetersi dopo 5 giorni; per due o più casi di positività si applica la Dal per 10 giorni.

SCUOLE SECONDARIE
Fino a due casi di positività nella classe, si applica l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; con tre casi di positività nella classe, per coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni, per gli altri soggetti, che diano dimostrazione di aver effettuato il ciclo vaccinale o di essere guariti nei termini summenzionati, si applica l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2; con almeno quattro casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni.

SMART WORKING
È stato aggiunto un passaggio sullo smart working nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri. Lo stesso CdM è stato informato dal Ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il ministro del Lavoro una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.