Salute

Biotestamento, tutte le novità

18
Dicembre 2017
Di Redazione

Il disegno di legge sul biotestamento ha ricevuto il via libera definitivo al Senato ed ora è legge. Il provvedimento era stato approvato dalla Camera il 20 aprile scorso. Molte le novità contenute nel testo, che consta di 5 articoli. Il core è rappresentato dall’articolo 3 che prevede e regola le Disposizioni anticipate di trattamento.

Qui di seguito la norma analizzata punto per punto:

Diritto alle scelte terapeutiche e cure condivise: la legge, all’articolo 1, prevede che fino a che il paziente è cosciente e può liberamente esprimere la propria volontà, ogni cura o rifiuto di cura deve essere subordinata al suo consenso informato e scritto, sempre revocabile. Nel rispetto della Costituzione, si sottolinea come nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

– Le Dat (Disposizioni anticipate di trattamento): l'articolo 3 della legge prevede che “ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”. Le Disposizioni anticipate di trattamento, sempre revocabili, sono vincolanti per il medico, che per questo è “esente da responsabilità civile e penale”. Le disposizioni, però, possono esser disattese dal medico quando queste sono “palesemente incongrue”, non corrispondano alla situazione clinica del malato, o siano sopraggiunte terapie – non prevedibili al momento di compilazione delle Dat – tali da offrire “concrete possibilità di miglioramento della vita” del malato.

Modalità di espressione della volontà: sempre l’articolo 3 stabilisce il modo in cui il malato deve esprimere la propria volontà: “Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione”. In caso di emergenza o di urgenza, viene precisato, “la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni”. 

– Il ruolo del fiduciario nelle Dat: chi decide di usufruire delle Dat dovrà indicare un fiduciario che ne faccia le veci e lo rappresenti: la persona in questione può rinunciare al ruolo tramite un atto scritto e, in ogni caso, il suo incarico può essere revocato. In questi casi, o se il fiduciario dovesse morire o divenire incapace di intendere e di volere, le Dat mantengono efficacia in merito alle convinzioni e preferenze del paziente.

– Pianificazione delle cure: come si legge dall’articolo 4, in casi di patologie croniche, invalidanti o caratterizzate da prognosi infausta, “medico e paziente possono pianificazione delle cure condivise, alle quali il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”.

Incapaci di intendere e volere: cosa è previsto: secondo la legge, per l’interdetto decide sempre il tutore. L’inabilitato, invece, decide per se stesso. Mentre per coloro che fruiscono dell’amministratore di sostegno dipenderà da caso a caso. Se il tutore o l’amministratore di sostegno rifiutano le cure ma i medici le ritengono necessarie o adeguate, decide il giudice.

– Minori: quando il malato è minorenne, decidono sempre i genitori, anche se sono separati o divorziati. Dice il testo: “Il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore”. In caso di conflitto tra i genitori decide il Tribunale che deve sempre ascoltare il minore con più di 12 anni.

Occorre precisare, infine che nella norma non si fa alcun riferimento, come erroneamente si crede, né all’eutanasia né al suicidio assistito. Il diritto di rifiutare le cure, infatti, non legittima alcun comportamento commissivo (volontario) del medico volto a procurare la morte del malato. L’omicidio del consenziente, dunque, rimane nel nostro ordinamento un reato.

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