Economia
Fringe Benefit Auto aziendali: cosa cambia dal 2025? Le risposte dell’Agenzia delle Entrate
Di Giampiero Cinelli
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, cambiano le regole per il calcolo del fringe benefit delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi su come applicare le nuove disposizioni, soprattutto nei casi in cui contratto, ordine e consegna del veicolo avvengano in momenti diversi.
Il quesito posto all’Agenzia
Una società ha chiesto se, ai fini fiscali, valga la data del contratto di assegnazione dell’auto oppure quella della consegna effettiva del veicolo. Il dubbio nasce dal fatto che, spesso, il contratto viene firmato prima che l’auto venga effettivamente consegnata al dipendente.
Le nuove regole dal 1° gennaio 2025
La nuova normativa, introdotta dall’art. 1, comma 48, della Legge di Bilancio 2025, prevede un sistema di calcolo del fringe benefit più favorevole per veicoli ecologici, con percentuali ridotte (fino al 10%) sul valore forfetario attribuito al dipendente. Tuttavia, questa disciplina si applica solo ai veicoli: immatricolati, con contratto di assegnazione firmato e consegnati al dipendente dal 1° gennaio 2025 in poi. Tutte e tre le condizioni devono essere soddisfatte insieme.
La disciplina transitoria: un’eccezione temporanea
Un’altra norma (comma 48-bis) prevede una disciplina transitoria per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente entro il 30 giugno 2025. In questi casi, continua ad applicarsi la vecchia normativa, cioè il regime fiscale precedente alla riforma del 2025.
Il caso specifico: cosa ha deciso l’Agenzia
Nel caso della società che ha presentato l’interpello il contratto è stato firmato il 27 dicembre 2024, l’ordine del veicolo è stato fatto lo stesso giorno, ma la consegna è prevista dopo il 30 giugno 2025. L’Agenzia ha chiarito che non si applica né la nuova normativa (mancano i requisiti temporali), né la disciplina transitoria (perché la consegna è troppo tardiva). In questi casi, il fringe benefit va calcolato secondo la regola generale del “valore normale”, cioè sulla base del valore di mercato dell’utilizzo privato del veicolo, al netto dell’uso aziendale.
Per le aziende questo pronunciamento è molto importante, perché permette di chiarire l’approccio da seguire, specie per quelle società che vogliano implementare un uso di automobili pienamente elettriche, visti i vantaggi fiscali, capendo come non incorrere in situazioni indesiderate.
Allo stesso tempo, non si può non considerare la situazione della platea di aziende che, per vari motivi, non sono ancora propense a noleggiare auto elettriche, facendo ricadere la scelta sulle endotermiche e ibride. Infatti il mercato full electric e plug-in, secondo i dati più recenti, in Italia rappresenta il 13% delle nuove immatricolazioni (la cifra include sia le vendite a privati che per flotte aziendali). Le forze politiche stanno continuando a ragionare su quale chiave adottare alla transizione, che non pare essere in discussione, ma che necessita di ragionamenti su tempi e modi. L’ultima versione del Pnrr elaborata dal governo, ora impegnato sul pagamento dell’ottava rata, fornirà agli addetti ai lavori il nuovo contesto relativo a incentivi, infrastrutture e programmi.





