Politica

Viaggi all’estero: tutte le nuove regole per i rientri

07
Dicembre 2020
Di Redazione

Informazione di servizio. Se stai per viaggiare all'estero e vuoi districarti tra le nuove regole introdotte giovedì scorso dal nuovo DPCM questo è l'articolo che fa per te. Il provvedimento è già in vigore e sarà valido fino al 15 gennaio 2021.

 

Il Ministero degli Affari Esteri raccomanda comunque a tutti gli italiani di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie. Inoltre, considerato l’alto numero dei contagi in molti Paesi europei, la Farnesina fa presente che non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia. Analoghe problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi verso destinazioni extra-UE; per cui, all'indirizzo: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/, è disponibile un questionario interattivo per verificare la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti da/per l’estero.

 

In aggiunta a queste nuove misure, sul territorio nazionale, dal 3 novembre scorso (DPCM 3 novembre 2020), sono in vigore misure differenziate da Regione a Regione, articolate in base a tre fasce di rischio (gialla, arancione, rossa). L’appartenenza di una Regione a una o all’altra fascia è soggetta a revisione periodica. L’esistenza di queste misure è confermata dal DPCM 3 dicembre 2020 (qui l'infografica). 

 

Di seguito si riportano gli elenchi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni. Tali elenchi sono contenuti nell’Allegato 20 del DPCM 3 dicembre. Evidenziate in grassetto le modifiche rispetto agli elenchi dello scorso DPCM del 3 novembre.

 

  • Elenco A

  Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano  > nessuna limitazione.

 

  • Elenco B

Fino al 9 dicembre 2020

Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco 


A decorrere dal 10 dicembre 2020 

Tutti i Paesi UE, Schengen e associati, passano nell’elenco C, con obbligo di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti all’imbarco, per l’ingresso in Italia.

 

> sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi, senza obbligo di motivazione. È necessario verificare sempre la normativa prevista per l’ingresso in ciascun Paese, in quanto potrebbero essere previste limitazioni da parte delle Autorità locali. Al rientro in Italia, fatte salve le limitazioni eventualmente previste su base regionale, vige solo l’obbligo di compilare un’auto-dichiarazione.

 

  • Elenco C

Fino al 9 dicembre 2020

Belgio, Francia (inclusi Guadalupa,  Martinica,  Guyana,  Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori  situati  al  di  fuori  del continente  europeo), Repubblica  Ceca,  Romania,  Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di  Gran  Bretagna  e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di  Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori  al  di fuori del continente europeo). 


A decorrere dal 10 dicembre 2020

Austria, Belgio, BulgariaCiproCroaziaDanimarca (incluse isole Faer  Oer  e  Groenlandia),  Estonia,  Finlandia,  Francia,  (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana,  Riunione,  Mayotte  ed  esclusi altri territori situati al di  fuori  del  continente  europeo),  GermaniaGrecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi  Bassi (esclusi territori situati  al  di  fuori  del  continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre  e  Madeira),  Repubblica  Ceca, Romania,  Slovacchia,  Slovenia,  Spagna   (inclusi   territori   nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda del  nord  (incluse  isole  del  Canale,  Isola  di  Man, Gibilterra e basi  britanniche  nell'isola  di  Cipro  ed  esclusi  i territori situati al di fuori del continente europeo per i  quali  il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco

 

in base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per i Paesi delll’elenco C sono consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni previste in Italia su base regionale). È sempre possibile che questi Paesi prevedano restrizioni all’ingresso. 

 

> Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un’autodichiarazione, è obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano (in alternativa, solo fino al 9 dicembre, è possibile effettuare il test all’arrivo in Italia o entro 48 ore dall’arrivo). Non è previsto l’isolamento fiduciario all’arrivo, ma rimane l’obbligo di comunicare al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale il proprio ingresso, nonché l’obbligo di compilare un’autodichiarazioneIn caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

> indipendentemente da nazionalità e residenza, coloro che si recano nei Paesi dell’elenco C o che vi transitano, per uno o più giorni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per motivi non di necessità (ad esempio, per turismo), nonché coloro che provengono dai Paesi dell’Elenco C e che entrano/rientrano in Italia nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, sono soggetti non a obbligo di test ma a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni. Sono considerati motivi di necessità quelli indicati all’art. 6 comma 1 del DPCM 3 dicembre 2020 cioè: esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

  •   Elenco D

Australia, (espunti Canada e Georgia) Giappone, Nuova Zelanda, Romania (espunto), Repubblica  di  Corea,  Ruanda, Singapore,  Tailandia, Tunisia (espunto), Uruguay,  nonche'  gli  ulteriori   Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli  di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai  sensi  dell'articolo  6, comma 2. 

 

> per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso

 

> All’ingresso/rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai Paesi dell’elenco D,  è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

 

  •   Elenco E

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco. 

 

> gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.

 

> Il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). Il DPCM 3 dicembre 2020 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. L’autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

 

Eccezioni

 

Non mancano però le eccezioni: per i Paesi compresi negli elenchi C, D ed E sono previste alcune, limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone. Infatti, il comma 8 dell'articolo 8 del DPCM 3 dicembre 2020 prevede che,  a condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19 e fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazionele disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone NON si applicano, ad esempio:

  • a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

  • all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante;

agli ingressi mediante voli “Covid-tested”, conformemente all’ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

Guglielmo Pilutti