Politica

DDL Codice Rosso: quando la cronaca impone l’intervento legislativo

28
Marzo 2019
Di Redazione

 

È molto raro che un disegno di legge – anche se di iniziativa governativa – possa essere esaminato in tempi celeri dal Parlamento e concludere il suo iter per diventare legge. Eppure in alcuni casi (per fortuna!) non accade. È il caso del cd. Disegno di legge Codice Rosso, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 novembre e oggi all’esame dell’Aula della Camera per l’approvazione in prima lettura. Certo, il voto della Camera non è quello definitivo ma constatare che un ddl, nonostante i lavori sulla Legge di Bilancio, la pausa natalizia e l’impegno del Parlamento nel convertire in legge i molti decreti-legge, possa trovare oggi a un buon punto del suo percorso parlamentare non è poco.

Ma perché il ddl Codice Rosso va così spedito rispetto ad altre proposte di legge? Sarà la forza politica che hanno all’interno della maggioranza i Ministri Bonafede e Bongiorno proponenti del testo? No, probabilmente non si tratta di questo. Piuttosto sembra che i fatti di cronaca, ancora una volta, abbiano influenzato il Legislatore nell’operare velocemente rafforzando le misure in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Già perché negli ultimi mesi abbiamo letto e sentito di ripetuti e tristi avvenimenti che si sono consumati in varie città italiane, sia nel centro sia nelle periferie, sia tra persone con un livello elevato di istruzione che non, senza esclusione di ogni forma di umanità e pietà. Ed è per questo che – a nostro avviso – il disegno di legge Codice Rosso procede spedito nel suo iter parlamentare. Al di là dell’interrogativo, se sia giusto o meno che siano i fatti di cronaca (molto spesso arrivati al loro culmine) a determinare un’azione decisa del Legislatore (che, proprio perché arriva una volta che il fenomeno è esasperato, potrebbe essere ritenuta tardiva), è bene fare una breve rassegna di quello che propone il ddl Bongiorno-Bonafede.

Il testo della proposta individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, intervenendo sul codice di procedura penale, velocizza l’instaurazione del procedimento penale, accelerando l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. In dettaglio, la violenza di genere viene ricondotta a fattispecie come: maltrattamenti contro familiari o conviventi, violenza sessuale (anche di gruppo), atti sessuali con minorenni, atti persecutori, lesioni personali a familiari e conviventi. Le modifiche del codice di procedura penale prevedono quindi che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, ne riferisca immediatamente al PM, anche oralmente, e che il Pubblico Ministero, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato.  Inoltre, è previsto l’utilizzo del braccialetto elettronico, al fine di rafforzare la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. In più, quanto finora indicato viene accompagnato nel testo del ddl da modifiche del codice penale, volte a inasprire la pena per maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori, violenza sessuale; si prevede una fattispecie aggravata speciale se i maltrattamenti sono avvenuti in presenza o a danno di un minore, di una donna in gravidanza o di un disabile; nel codice penale ci sarà inoltre la fattispecie del delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso (punita con una reclusione da 8 a 14 anni).

Infine, la proposta legislativa prevede disposizioni volte ad attivare corsi di formazione specifica per il personale della Polizia, dei Carabinieri e della polizia Penitenziaria e consentire benefici penitenziari ai condannati per deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità.

 

Fabiana Nacci

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