Lavoro

Aziende acquisite dai lavoratori, c’è ancora tempo per gli sgravi

05
Settembre 2022
Di Giampiero Cinelli

Lo chiamano per sintetizzare “Workers Buyout”, ed è quando dei lavoratori dipendenti acquisiscono aziende che i titolari intendevano trasferire, in cessione o in affitto, costituendosi in cooperativa. Succede per lo più nelle Pmi e quasi sempre nei casi in cui l’impresa dovrebbe spostarsi all’estero. Negli ultimi anni il fenomeno del Workers Buyout ha assunto un volume non così grande ma importante, cominciando ad essere studiato dagli esperti di settore. Siccome può essere un elemento di interesse pubblico, utile a livello nazionale per la salvaguardia dell’occupazione, anche le istituzioni mettono a punto meccanismi che vanno incontro a certi processi. Proprio l’Inps, recentemente, ha varato con questo messaggio un esonero contributivo totale, per le piccole imprese di lavoratori riuniti in cooperativa, provenienti da aziende in dismissione. La misura comprende le attività costituite dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2022. La specifica tipologia di società, è quella riconosciuta dall’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge n. 83/2012, convertito con modificazioni della legge n.134/2012.

L’agevolazione, valida per 24 mesi dalla data di costituzione della società, è introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, co. 253, L. n. 234/2021), è costituita dall’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile. Trattandosi di un’agevolazione selettiva, è stata necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, rilasciata con decisione C(2022) 4054 final del 9 giugno 2022. La Commissione europea ha stabilito che la misura è ammessa nei limiti e alle condizioni del cosiddetto Temporary Framework, ovvero il regime di agevolazioni agli aiuti di Stato.

I soggetti interessati dovranno inoltrare una richiesta alla Struttura territoriale competente, utilizzando la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Altre agevolazioni”, nella quale dovranno dichiarare la data di costituzione della società cooperativa, la forza lavoro della stessa, la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti, l’aliquota contributiva datoriale media applicata e l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi. Laddove quanto dichiarato risulti coerente, la Struttura territoriale competente potrà modificare la decorrenza del CA, garantendone una durata di ventiquattro mesi a partire dal mese di costituzione della cooperativa stessa.

Il beneficio è frutto di una direttiva della Commissione Europea, come detto prima, che purtroppo terminerà, con alcune proroghe riguardanti misure di sostegno agli investimenti e alla solvibilità, che durano fino al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, come già previsto dalla normativa vigente. Inoltre, il quadro temporaneo prevede già una transizione flessibile, con garanzie chiare, in particolare per le opzioni di conversione e ristrutturazione di strumenti di debito, come prestiti e garanzie, in altre forme di aiuto, come sovvenzioni dirette, fino al 30 giugno 2023. Si spera quindi che anche il Workers Buyout possa ottenere un’estensione, anche se così non sembra. In alternativa, il governo italiano potrà comunque valutare di portare avanti tale politica. In merito le pressioni dell’opinione pubblica e dei corpi intermedi già ci sono.