Innovazione

Criptovalute, l’occhio vigile di Consob e Cassazione

19
Luglio 2022
Di Giampiero Cinelli

Non si allenta la pressione delle autorità regolatorie sul mondo delle criptovalute. Nel periodo in cui si sta delineando il Registro degli Operatori in Criptovalute, sulla base di un un decreto del Mef, la Cassazione si sta occupando di fattispecie legate ai tracciamenti e al riciclaggio.

Infatti, le transazioni in criptovalute, avranno via via sempre più rigidi limiti di tracciabilità agli operatori quali exchange e wallet provider da luglio di quest’anno e anche sulla tracciabilità dei flussi finanziari associati al trading in criptovalute dal gennaio del 2023 per l’anno fiscale 2022.

La Cassazione, intanto, ha stabilito, tramite una sentenza, di chi è la competenza territoriale relativamente al luogo dove viene commesso un reato che contempla le criptovalute. In caso di “trasformazione” illecita di denaro proveniente da altro reato in criptovalute, la competenza è del luogo in cui è stata commessa la trasformazione e non il luogo di residenza, di domicilio o di dimora dell’imputato o dove viene poi convertita in denaro corrente la valuta virtuale. Da qui capiamo come l’interesse preminente della Cassazione sia concentrare la propria attenzione proprio sull’acquisto delle criptovalute, come Bitcoin, Ether e altre.

La soluzione proposta ingenera qualche dubbio dal punto di vista della competenza territoriale dal momento che tale attività sarebbe in verità avvenuta all’estero, e non nel luogo dove ha sede la banca che ha ricevuto i bonifici truffaldini o distrattivi. Non resta che attendere le successive pronunce della Cassazione per comprendere se siamo di fronte ad un nuovo orientamento in materia di criptovalute e commissione di reati presupposto.

Il Registro Operatori

Il Registro Operatori in criptovalute è gestito dall’Oam (Organismo agenti mediatori). Per alcuni soggetti vi è obbligo di comunicazione e rendicontazione delle transazioni ogni tre mesi, chi non procederà all’iscrizione sarà considerato abusivo. La decisione rappresenta una svolta importante. Non è un atto di guerra alle criptovalute, si tratta di un decreto previsto già da norme precedenti ed è conseguenza della V° direttiva antiriciclaggio UE 2018/843 che prevedeva un rafforzamento dei controlli AML su svariate attività finanziarie tra cui anche i provider di servizi legati al mondo blockchain. Il registro riguarda per lo più 4 categorie di soggetti: Oam; Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (Exchange, Marketplace NFT, piattaforme CEFI, ATM); Prestatori di servizi di portafoglio virtuale (wallet custodial); Clienti dei prestatori. Questo registro serva non tanto in termini di anti-riciclaggio ma più che altro in termini fiscali. In caso di accertamento fiscale infatti l’agenzia delle entrate avrebbe a disposizione ogni dato per risalire ad importi di acquisto e vendita, e controvalore detenuto in exchange e nel wallet.

I paletti di Consob

La Consob ha poi emesso un divieto a Binance (exchange cripto centralizzato) per la parte della loro piattaforma riguardante il mercato dei derivati, futures e degli stock tokens. Il motivo? Binance non aveva le autorizzazioni per operare sul suolo italiano. Ci sono poi altri divieti, ad esempio i bonifici SEPA in euro su Binance e l’oscuramento di website di piattaforme che non erano in regola per operare qui da noi, o di piattaforme truffaldine. Tuttavia, non esiste di fatto un divieto tout court all’utilizzo di criptovalute decentralizzate su blockchian. E ormai resta difficile pensare che un authority, anche la più potente, possa riuscirci.

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