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Riforma forense 2026, la Camera verso il voto sul disegno di legge

25
Maggio 2026
Di Giampiero Cinelli

La riforma dell’ordinamento forense si avvicina al traguardo. Questa settimana la Camera dovrebbe dare il via libera al disegno di legge delega sull’organizzazione della professione forense – atto Camera 2629 – che aggiornerà la legge 247 del 2012. Il testo passerà poi al Senato, chiamato ad approvarlo in via definitiva entro l’estate. Una volta entrata in vigore la legge, il Governo avrà sei mesi per emanare i decreti legislativi attuativi, con l’obiettivo di completare il quadro normativo entro l’inizio del 2027.

I decreti saranno elaborati dal ministero della Giustizia sentito il Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dall’articolo 2 della legge delega. Il punto di partenza delle modifiche più discusse in commissione – recepite in larga parte dalla proposta del Consiglio nazionale forense – riguarda la perimetrazione delle attività riservate in via esclusiva agli iscritti all’albo.

Cosa cambia sulle attività riservate

La normativa vigente riserva agli avvocati l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria demandata dal giudice. La riforma mantiene questo impianto e vi aggiunge una precisazione rilevante: rientra nell’esclusiva anche la consulenza legale e l’assistenza legale stragiudiziale quando sia connessa all’attività giurisdizionale e venga svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato. Fanno eccezione i casi in cui intervengano competenze specificamente attribuite dalla legge ad altri professionisti regolamentati.

Nell’ambito della consulenza e dell’assistenza stragiudiziale resterà comunque consentito instaurare rapporti di lavoro subordinato o stipulare contratti di prestazione d’opera continuativa e coordinata, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto committente. La commissione ha inoltre approvato un emendamento in materia di soci di capitale: la distribuzione degli utili non potrà determinare, né direttamente né indirettamente, interferenze sui profili di autonomia, indipendenza e libertà decisionale dei professionisti nell’esercizio dell’attività legale.

Reti, aggregazioni e società tra avvocati

Sul fronte dell’esercizio collettivo della professione, la riforma introduce una disciplina organica delle reti professionali, che potranno coinvolgere avvocati o altri professionisti. Le reti multidisciplinari potranno avere ad oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati. Per le società tra avvocati si prevede che almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto facciano capo ad avvocati o ad avvocati e altri professionisti: i soci non professionisti sono ammessi esclusivamente per prestazioni tecniche o finalità di investimento, e la maggioranza dell’organo di gestione deve essere composta da avvocati. Le reti potranno assumere la forma di reti-contratto o di reti-soggetto; queste ultime avranno personalità giuridica e dovranno essere costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con obbligo di indicare un organo comune e un fondo patrimoniale.

Monocommittenza, compensi e incompatibilità

La delega disciplina in modo organico anche la professione di avvocato svolta in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa a favore di un altro avvocato, di un’associazione professionale, di una rete tra avvocati o di una società multidisciplinare. L’obiettivo dichiarato è favorire l’accesso al mercato del lavoro del singolo professionista, tutelando autonomia, libertà e indipendenza intellettuale e di giudizio, oltre al diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione. Sul fronte dei compensi, la riforma ribadisce il principio della libera pattuizione tra le parti, con il vincolo del rispetto delle norme sull’equo compenso: la parcella deve essere adeguata alla quantità e alla qualità della prestazione e può essere parametrata anche al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Il regime delle incompatibilità viene alleggerito. La riforma prevede che l’esercizio della professione forense sia compatibile con la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, quando l’oggetto sociale sia limitato all’amministrazione di beni personali o familiari. L’avvocato potrà inoltre ricoprire la carica di amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore degli organi di amministrazione di società di capitali, cooperative, società a capitale pubblico, enti, consorzi e la carica di amministratore di condominio.

Il tirocinio

La riforma interviene anche sul tirocinio, fissandone la durata a 18 mesi. Il percorso si articola nella pratica presso lo studio di un avvocato, affiancata dalla frequenza, per 12 mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell’ordine attraverso le scuole forensi o da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali.

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