Politica
Market abuse, il Senato valuta soglie penali per insider trading
Di Giampiero Cinelli
Torna sul tavolo del Parlamento la questione delle soglie di rilevanza penale per insider trading e manipolazione del mercato. La commissione Giustizia del Senato si appresta a votare, questa settimana, un parere di maggioranza che propone l’introduzione, nel decreto legislativo di revisione del Testo unico della finanza – o in un provvedimento separato – di una componente penale accanto a quella amministrativa già esistente. Il perimetro è quello degli articoli 184 e 185 del Tuf, e l’obiettivo dichiarato è scongiurare che la stessa condotta venga punita due volte: sul piano amministrativo, con le sanzioni inflitte da Consob, e su quello penale.
Il punto critico riguarda il principio del ne bis in idem, una lesione tanto più grave perché le sanzioni amministrative hanno raggiunto un livello di severità tale da risultare, nei fatti, equiparabili a quelle penali. I relatori puntano quindi a individuare specifiche soglie capaci di delimitare con precisione il confine tra area di rilevanza penale e sfera dell’illecito amministrativo, con conseguenze immediate anche sulla disciplina procedurale, sia amministrativa che penale. La mancata considerazione di questa dimensione, scrivono i relatori, «determina una non compiuta attuazione della delega, nella parte in cui essa impone un coordinamento tra i diversi livelli sanzionatori, nonché il permanere di ambiti di sovrapposizione tra illecito amministrativo e reato, in particolare nei settori degli abusi di mercato, con il correlato rischio di persistenza di cumuli sanzionatori, con possibili criticità anche alla luce del principio di ne bis in idem, espressamente richiamato dalla delega».
Il precedente del falso in bilancio
Quando si parla di soglie di rilevanza nel campo del diritto penale societario, è inevitabile il parallelo con la disciplina del falso in bilancio nelle società quotate e non quotate, introdotta nel 2002 dal governo Berlusconi e oggetto di fortissime polemiche per l’effetto di depenalizzazione che ne derivò. Una previsione poi cancellata nel 2015.
I relatori sottolineano inoltre che proprio il settore degli abusi di mercato costituisce un ambito nel quale il rapporto tra sanzioni penali e amministrative è stato oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale significativa, anche a livello sovranazionale, «rendendo particolarmente avvertita l’esigenza di un intervento sistematico e coordinato».
Le altre proposte della bozza
Tra le ulteriori osservazioni contenute nella bozza di parere figura quella di estendere l’ambito applicativo del nuovo articolo 194-bis.01 sulle violazioni non rilevanti, eliminando il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria minima di 10.000 euro, sopra la quale le violazioni si considerano in ogni caso rilevanti. Per l’applicazione concordata delle sanzioni amministrative, viene proposto un eventuale sconto di un quinto nel massimo ma mai sotto il minimo, considerazione della dimensione attualmente prevista per i relatori, che dovrebbe essere allargata alle violazioni commesse dalle società di revisione.
Sul fronte della pubblicazione delle sanzioni, la bozza di parere prevede che Banca d’Italia e Consob possano escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio anche quando è necessario assicurare la proporzionalità rispetto a misure considerate di scarsa rilevanza, in linea con quanto previsto dalla normativa europea.
Infine, andrebbe chiarito che l’ingiunzione di pagamento può essere adottata «in alternativa» alla confisca in senso stretto, non come modalità esecutiva di quest’ultima, ma come sanzione accessoria di importo pari al profitto medesimo, da infliggere.





