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FOCUS #2. Cosa prevede la legge di bilancio su lavoro e pensioni

29
Dicembre 2021
Di Redazione

Continua il nostro focus sulla legge di bilancio, per capirne i passaggi fondamentali in merito a ogni area tematica, in attesa dell’approvazione definitiva della Camera entro la fine dell’anno.
Ecco i principali interventi del disegno di legge di bilancio in materia di lavoro, occupazione, pubblico impiego e previdenza.

REDDITO DI CITTADINANZA
La Manovra dispone il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, a partire dal 2022 e, a regime, con decorrenza dal 2029, prevede la modifica della disciplina sostanziale del beneficio economico e stanzia ulteriori risorse per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego, anche derivanti dalle attività connesse all’attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani. 

OCCUPAZIONE E SALARI
In tema di incentivi all’occupazione, il ddl prevede una serie di sgravi contributivi. In particolare, riconosce l’esonero contributivo riconosciuto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi, indipendentemente dalla loro età anagrafica, e riconosce, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, relativi ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. 
Viene prorogato per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a nove.

In tema di integrazione salariale, la legge di bilancio estende l’ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale sia ai lavoratori a domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti, finora escluse, e riduce il requisito di anzianità di effettivo lavoro da novanta a trenta giorni, prevedendo che, ai fini dell’applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
Vengono introdotte anche disposizioni transitorie per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica da parte di datori di lavoro di alcune specifiche tipologie di imprese che non possono più ricorrere ai trattamenti di straordinari integrazione salariale.

SOSTEGNO AL REDDITO
Per quanto concerne le misure di sostegno al reddito, la legge di bilancio riconosce a determinate categorie di lavoratrici e a determinate condizioni l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità. Viene inoltre reso strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno. È stato anche ridotto, in via sperimentale e per un anno, del 50% il contributo previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

PUBBLICO IMPIEGO
La legge di bilancio interviene anche in materia di pubblico impiego e pubblica amministrazione, prevedendo un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021. L’incremento è ammesso per i dipendenti statali, nel limite di una spesa corrispondente alla dotazione di un apposito fondo, pari, a decorrere dal 2022, a 110,6 milioni di euro annui; per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, a valere sui relativi bilanci.
Viene istituito un fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato – in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente – da parte di pubbliche amministrazioni nazionali, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per il 2023, 225 milioni per il 2024, 210 milioni per il 2025 e 200 milioni annui a decorrere dal 2026.

PREVIDENZA
La legge di bilancio ha introdotto il trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. quota 102).  Viene istituito un fondo destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni. È stata inoltre modificata la disciplina dell’APE sociale prorogando, in particolare, l’applicazione sperimentale dell’istituto a tutto il 2022 e riducendo da 36 a 32 anni il requisito dell’anzianità contributiva per l’accesso all’istituto per gli operai edili e per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Viene poi prorogato il trattamento pensionistico anticipato “Opzione donna”, per l’anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. 

Infine le funzioni dell’INPGI, la cassa previdenziale dei giornalisti, vengono trasferite all’INPS dal 1 luglio 2022.

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