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Risparmiatori, sale l’indennizzo ma è fondamentale sapere l’lban

07
Luglio 2023
Di Giuliana Mastri

Novità dalla conversione in legge del Decreto Omnibus (art. 4, commi da 3-bis a 3-quater) che migliora il Fondo di indennizzo risparmiatori (Fir).

Sale dal 30 al 40% il quantum indennizzabile agli azionisti sulle domande presentate entro i termini previsti dalle norme vigenti. La nuova percentuale va applicata sul costo di acquisto delle azioni (in caso di unico acquisto) o sul prezzo medio (in caso di più acquisti), inclusi gli oneri fiscali sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni, entro il limite complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Ma come ha specificato il tecnico Valentino Tamburro sul Sole 24 Ore, è necessaria la comunicazione dell’Iban per l’eventuale ulteriore indennizzo nel caso in cui nel frattempo sia stato cambiato. L’aggiornamento va comunicato sul portale dedicato del Fondo entro il 31 luglio 2023, pena la decadenza dal diritto di ottenere le maggiori somme.

Il Fondo eroga indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Nello specifico stiamo parlando dei titolari di obbligazioni e azioni subordinate di Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate. I soggetti coinvolti e beneficiari del Fondo sono le persone fisiche, gli imprenditori individuali anche agricoli o coltivatori diretti.

Esclusi dall’indennizzo i cosiddetti clienti professionali e le controparti qualificate, così come definiti dall’articolo 6 del Tuf, nonché i soggetti (compresi coniuge, parenti e affini di primo e di secondo grado) che dal 1° gennaio 2007 abbiano ricoperto nelle banche in questione (o loro controllate) cariche sociali o aziendali apicali. Nessuna novità per i detentori delle obbligazioni subordinate già indennizzati nella misura del 95% del costo di acquisto dei titoli, sempre entro il limite massimo di 100.000 euro.