Innovazione

Agcom pubblica il regolamento sull’equo compenso. Bisogna ridurre il value gap

30
Gennaio 2023
Di Giampiero Cinelli

Il regolamento ufficiale dell’Agcom, sull’equo compenso che le piattaforme digitali devono corrispondere agli editori per l’uso online di contenuti giornalistici (qui il link), è stato pubblicato sul sito dell’Authority per entrare in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito. L’impianto è sostanzialmente quello che era già stato osservato nei giorni scorsi, ma ora ne abbiamo la conoscenza completa e approfondita. Agcom ha specificato che seguirà adesso una fase di monitoraggio del regolamento per valutarne l’effettivo funzionamento. E nel frattempo ha reso nota, in allegato, una relazione di analisi dell’impatto della normativa. Ricordiamo che il regolamento è previsto dal decreto legislativo in materia di diritti d’autore n.177/2021, che aggiorna una legge del 1941. L’articolo da cui si sviluppa tutto il resto è il 43-bis comma 8, che si trova al Titolo I, Capo IV, Sezione II.

Giusto notare che, appunto, ai fini dell’attuazione del regolamento, le piattaforme online e le imprese di media monitoring e rassegne stampa devono fornire i dati se richiesti. Lo si legge anche nella sintesi del regolamento: “Le imprese di media monitoring e rassegne stampa sono obbligate a mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata, anche tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti, qualora mandatari, o dell’Autorità, i dati necessari ad applicare i criteri di cui all’articolo 6 al fine di determinare la misura dell’equo compenso. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 non esonera gli editori dal rispetto della riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, industriale e finanziario di cui sono venuti a conoscenza“. Mentre invece i “prestatori diversi dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa (cioè le piattaforme online) sono obbligati a mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata, anche tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti, qualora mandatari, o dell’Autorità, i dati necessari ad applicare i criteri di cui all’articolo 4 al fine di determinare la misura dell’equo compenso, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo n. 196/2003, come modificato a seguito del Regolamento (UE) 2016/679”.

Se entro 30 giorni i dati non sono pervenuti all’Autorità, si rischia una sanzione pecuniaria.

C’è comunque un termine entro il quale poter reclamare il compenso. Agcom spiega che “I diritti di cui all’articolo 43-bis LDA si estinguono nel termine previsto dal comma 14 del medesimo articolo. Tale termine è calcolato a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione dell’opera di carattere giornalistico“.

Nell’analisi di impatto della regolamentazione, l’Agcom ha rimarcato che i parametri di individuazione dell’equo compenso seguono un approccio multicriterio, da considerare cumulativamente e con rilevanza decrescente. Ad ogni modo, per entrambe le fattispecie, ossia riguardo alle piattaforme digitali e ai dispositivi di media monitoring, l’obiettivo principale è quello di ridurre il “value gap“, ossia la differenza nei profitti. In tal senso l’Autorità ha espresso i modi con cui eseguire un adeguato calcolo, con o senza aliquota di riferimento.