Politica

Elezioni Regionali: sette Regioni al voto con sette sistemi elettorali diversi

24
Luglio 2020
Di Andrea Maccagno

Sette regioni al voto e altrettanti sistemi elettorali. Scopriamo “le regole del gioco” delle prossime Regionali, che si terranno il 20-21 settembre. Weekend da election-day, quando gli elettori alle urne saranno chiamati ad esprimersi anche sul referendum costituzionale e, alcuni, sulle comunali.

Ma quali sono le regioni che rinnoveranno il proprio Consiglio e Presidente? In rigoroso elenco alfabetico: Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. Sono coinvolti quindi circa 17,8 milioni di italiani, più o meno il 36% dell’elettorato: una tornata locale importante, che potrà dare sicuramente qualche segnale in ambito nazionale.

In palio ci sono 285 seggi nei vari Consigli regionali (escludendo il seggio in dote al candidato presidente eletto), assegnati alle varie regioni proporzionalmente alla popolazione residente. Si va quindi dai 30 (+1) seggi dei Consigli regionali di Liguria e Marche ai 50 (+1) seggi dei Consigli di Campania, Puglia e Veneto. Nel mezzo ci sono i 40 (+1) seggi della Toscana e i 35 della Valle d’Aosta.

Ma concentriamoci ora sulle sei regioni a statuto ordinario. Qui notiamo subito la prima grande differenza, che risiede nella legge elettorale toscana. Ci riferiamo al cosiddetto Toscanellum, che in parte ricalca in termini locali lo schema pensato per il fu italicum. Ebbene, l’art. 15 della lr 51/2014 prevede espressamente la possibilità di un doppio turno se il candidato presidente che ha ottenuto più voti al primo turno non raggiunge almeno il 40% dei consensi.

È questo un unicum nel panorama delle regionali italiane, anche se finora rimasto inapplicato in quanto nella sua unica occasione il candidato Rossi aveva ottenuto il 48% dei voti già al primo turno.

In tutte le altre regioni, invece, si va incontro ad un turno unico. Quel che è certo è che tutte le regioni prese in considerazione stabiliscono correzioni agli impianti proporzionali delle loro leggi elettorali attraverso soglie di sbarramento e, soprattutto, premi di maggioranza.

Questi in alcune regioni toccano percentuali davvero significative, garantendo per esempio il 60% dei seggi alla coalizione vincente in Campania. Stesso premio di maggioranza è ottenibile anche in Veneto e in Toscana, ma se nel primo caso la coalizione vincente deve superare almeno il 40% dei voti, nel secondo la soglia per arrivare al premio è addirittura del 45%. Ciò per ridurre il più possibile la distorsione derivante dall’attribuzione del premio.

Nelle Marche ed in Puglia, invece, c’è un sistema “a scale” dei premi. Per quanto riguarda le Marche, su 30 (+1) seggi la maggioranza può conquistarne 16 se ottiene tra il 34% e il 37% dei voti; 17 tra il 37% ed il 40%; 18 se supera il 40%. In Puglia, su 50 (+1) seggi, la maggioranza ne ha garantiti 27 se ottiene un risultato inferiore al 35%; 28 se arriva tra il 35% ed il 40%; 29 se va oltre il 40%.

Discorso in parte diverso per la Liguria, che è l’unica regione che contempla i listini bloccati. Dei suoi 30 (+1) seggi, l’80% viene distribuito proporzionalmente, mentre il restante 20% è assegnato tramite listino bloccato. Si tratta quindi di 6 seggi, a cui va aggiunto quello del presidente, nel caso in cui la coalizione vincente non riesca a superare il 50% dei voti. In caso contrario, il peso del listino scenderebbe al 10% (3+1).

Veniamo ora al secondo elemento di disproporzionalità, ovverosia la soglia di sbarramento. Tutte le regioni ne contemplano almeno una e vanno dal 3% all’8%. In Veneto c’è una soglia del 5%, a meno che all’interno di una coalizione almeno una lista non abbia superato il 3%. In Liguria la soglia è del 3%, a meno che la coalizione non abbia ottenuto almeno il 5%. In Toscana la soglia è del 5%, che si abbassa al 3% per le liste di una coalizione che ha superato il 10%. Nelle Marche c’è una soglia di sbarramento del 5% per le coalizioni, ma una lista che ha ottenuto il 3% regionale può comunque concorrere alla conquista di un seggio. In Campania la soglia di sbarramento è del 3%, ma solo se la coalizione ha ottenuto un risultato inferiore al 10%. Infine in Puglia, la soglia di sbarramento per una lista che concorre in solitaria è dell’8%: scende invece al 4% se la lista è in una coalizione che ottiene più dell’8% dei voti.

Quasi ovunque, invece, è possibile il voto disgiunto, cioè quel tecnicismo che permette all’elettore di votare per un candidato presidente e contemporaneamente per una lista a lui/lei non collegata. Ciò non è consentito solo nelle Marche.

Venendo infine alla questione preferenze, si apre il dibattito sull’introduzione della doppia preferenza di genere. La l.215/2012, infatti, ha introdotto questo meccanismo per le elezioni comunali. Le regioni però, secondo l’articolo 117 della Costituzione, hanno competenza esclusiva sulla legislazione elettorale regionale e non tutte hanno deciso di adeguarsi a tale nuovo principio.

In particolare sono 6 le regioni che non contemplano ancora la doppia preferenza di genere. Oltre a Piemonte, Calabria e FVG, 3 sono tra quelle che andranno al voto a settembre: ci si riferisce a Valle d’Aosta, Liguria e Puglia. In queste ultime due regioni, però, si sta ancora discutendo se introdurle o meno nelle prossime settimane.

Al momento in cui si scrive, quindi, le regioni che hanno per uscenti Toti ed Emiliano contano ancora sulla preferenza unica. Saranno puniti dall’elettorato, soprattutto femminile, per questa inadempienza? O sarà un fattore secondario? Per rispondere a questa e ad altre domande bisogna attendere ancora due mesi. Ma i motori della campagna elettorale sono già roventi.

Photo Credits: Il Blog di Rita e Giulia

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